Art. 1.

      1. È istituito in tutto il territorio nazionale il «Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e della criminalità», da celebrare il 23 maggio di ogni anno, anniversario della strage di Capaci, in cui trovarono la morte il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo.
      2. Il Giorno della memoria di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.